Art. 1
Costituzione
È costituita l'Associazione di promozione sociale "Scampanotadôrs Furlans – Gino Ermacora".
Art. 2
Sede
Essa ha sede in Zuglio (provincia di Udine), nei locali della Fondazione "La Polse di Cougnes" e potrà istituire sedi secondarie all'interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 3
Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4
Scopi
L'Associazione, di ispirazione cristiana, si propone di:
- far conoscere agli associati l'arte campanaria;
- cementare i vincoli di solidarietà tra gli appassionati dell'arte campanaria;
- conservare e divulgare la tradizione dello scampanio a mano nelle manifestazioni sia religiose che civili e svolgere qualsiasi altra attività inerente e conseguente all'attività campanaria in senso lato.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 5
Azioni finalizzate
Per realizzare le proprie finalità l'Associazione potrà svolgere diverse attività quali, ad esempio e non in via esaustiva, le seguenti:
a) organizzazione di concerti di campane in occasione di festività religiose ed affini; partecipazione a gare ed accademie campanarie; esibizioni in luoghi di particolare interesse o affluenza anche con concerti di campane portatili;
b) partecipazione ed organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, congressi sul tema campanario con eventuali pubblicazioni in merito;
c) addestramento di giovani campanari anche minorenni; propaganda nelle scuole ed in ambienti giudicati ricettivi.
L'Associazione può aprire centri operativi nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia in cui emerga la necessità d'intervento, nonché istituire sedi secondarie, in presenza di specifiche esigenze organizzative.
Art. 6
Caratteristiche
L'Associazione è indipendente da legami con movimenti politici. L'Associazione si ispira alla matrice cristiana nel pieno rispetto dei valori personali e della libertà di ciascun associato.
Art. 7
Esclusione del lucro
L'Associazione opera senza alcuna finalità di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione; gli stessi sono destinati per lo svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.
Art. 8
Patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati non comprendenti beni immobili;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Art. 9
Associati
Possono essere associati tutte le persone maggiorenni interessate all'arte campanaria quali, a titolo di esempio:
- concertisti di campane;
- simpatizzanti;
- addetti al culto (sacrestani).
Possono altresì essere associati gli enti pubblici e privati che intendono coadiuvare l'Associazione nel perseguimento dello scopo sociale.
Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati onorari.
Possono essere nominati dall'Assemblea associati onorari coloro che hanno speciali benemerenze verso l'Associazione, ciò non comportando per essi alcun obbligo economico.
Art. 10
Ammissione degli associati
L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio di amministrazione su presentazione di domanda da parte della persona interessata.
La domanda deve riportare una dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare lo statuto e quanto esso dispone.
L'adesione ad associato è a tempo indeterminato; sono ammesse deroghe per consentire adesioni temporanee.
Art. 11
Diritti e doveri
Con l'ammissione all'Associazione l'associato si obbliga al versamento della quota sociale stabilita dall'Associazione, ad osservare tutte le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché ad attenersi a tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali; egli altresì si impegna a prestare gratuitamente la migliore collaborazione per il perseguimento delle finalità sociali, secondo la propria posizione di associato.
Gli associati partecipano alla vita sociale, decidono su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea ed in particolare in materia di Statuto e di regolamenti e provvedono all'elezione degli organi di amministrazione e di controllo.
Art. 12
Cessazione da socio
La qualifica di socio si perde:
a) per decesso;
b) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno; essa deve essere motivata e sulla stessa si pronuncia il Consiglio di amministrazione;
c) per decadenza su decisione del Consiglio medesimo, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di ammissione;
d) per esclusione deliberata dall'Assemblea in presenza di gravi motivi.
La decadenza o l'esclusione, debitamente motivata, è comunicata con lettera raccomandata al socio interessato che, contro il provvedimento, può adire al Collegio dei probiviri.
II socio che ha cessato per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione, non ha alcun diritto sul patrimonio della medesima, né ha titolo al rimborso della quota sociale versata.
Art. 13
Assemblea degli associati
L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.
All'Assemblea ordinaria degli associati partecipano tutti gli associati, mentre il diritto di voto è riservato agli associati ordinari; all'assemblea straordinaria partecipano solo gli associati ordinari.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da affiggersi nei locali della sede sociale e da inviarsi a ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta con l'indicazione dell'oggetto da trattare.
Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Il singolo associato non può avere più di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo nel giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Per la validità dell'assemblea straordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza, comprese le deleghe, di tre quarti dei soci ordinari. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia presente almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto per le modifiche statutarie riportate alla lettera a) dell'articolo 15 e con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto per le deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione di cui alla lettera b) dell'articolo 15.
Art. 14
Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria viene normalmente convocata due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per il bilancio consuntivo ed entro dicembre per quello preventivo.
L'Assemblea ordinaria delibera:
a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
b) sull'approvazione di regolamenti interni e relative modifiche;
c) sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, previa fissazione del numero dei medesimi;
d) sulla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
e) sulla determinazione delle quote associative;
f) sulla costituzione di sedi secondarie e loro ordinamento;
g) su quanto demandato alla sua competenza per legge o per Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento prospettato dal Consiglio direttivo.
Le deliberazioni sono validamente adottate, con voto palese, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti e rappresentati; le elezioni alle cariche sociali sono svolte a scrutinio segreto, ma possono avvenire anche per acclamazione.
Art. 15
Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente adottate, con voto palese, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione sono validamente adottate, con voto palese, quando ottengono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 16
Presidenza dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza di questi, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età.
I1 Presidente dell'Assemblea constata il diritto ad intervenire all'adunanza e la regolarità delle deleghe.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario della medesima, anche al di fuori dei suoi componenti, che provvede a redigere il processo verbale. Quest'ultimo deve essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 17
Consiglio di amministrazione
II Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra cinque e quindici, eletti dall'Assemblea tra i soci, previa la determinazione del numero.
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente ed un vicepresidente.
Gli amministratori rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Qualora, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo un posto di consigliere si renda vacante, il Consiglio può cooptare un nuovo componente, fino alla prossima Assemblea.
Art. 18
Riunioni del Consiglio
II Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso, indicante data, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno, da inviarsi agli amministratori almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.
Il Consiglio può validamente deliberare anche in carenza delle predette formalità, purché siano presenti tutti i consiglieri.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze va redatto verbale a cura del Segretario, il quale è nominato dal Consiglio anche al di fuori del proprio seno. Il Segretario può essere nominato all'inizio del mandato amministrativo e per l'intera durata del medesimo.
Art. 19
Compiti del Consiglio
Al Consiglio direttivo competono i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione solamente di quanto per legge o per Statuto non sia espressamente riservato all'Assemblea.
In particolare, ed a solo titolo esemplificativo, il Consiglio direttivo:
a) nomina il segretario dell'Associazione definendo i compiti e le funzioni;
b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
c) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
d) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria predisponendone, in unione con il Presidente, il relativo ordine del giorno;
e) amministra i beni dell'Associazione e delibera su spese ed erogazioni di fondi disponibili;
f) provvede all'assunzione ed all'organizzazione del personale;
g) delibera su convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e soggetti privati e conferisce mandati e procure;
h) decide sull'ammissione dei soci;
i) propone le modifiche dello Statuto all'Assemblea;
l) elabora, ove necessario, uno o più regolamenti interni, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
m) delibera acquisti, permute, alienazioni mobiliari, accettazioni di eredità, nonché tutte le operazioni finanziarie e di altra natura necessarie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
n) delibera l'adesione o la partecipazione ad organizzazioni od enti, ad eccezione dei casi, comportanti impegni economici pluriennali, da riservarsi all'Assemblea;
o) affida incarichi e nomina commissioni tecniche consultive fissandone i compiti e stabilendo gli eventuali compensi.
II Consiglio può delegare talune proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e precisando i criteri attuativi della medesima.
Art. 20
Presidente
II Presidente rappresenta l'Associazione.
Compete al Presidente:
a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e curare 1'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte;
b) inoltrare istanze a favore dell'Associazione e rilasciare liberatoria quietanza delle somme a qualsiasi titolo introitate;
c) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione;
d) adottare in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del medesimo alla prima seduta, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), h), i), l) del precedente articolo 19;
e) assumere ogni decisione considerata necessaria per il buon andamento della gestione e comunque utile all'Associazione, non di stretta competenza del Consiglio direttivo.
II Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni al Vicepresidente che gli riferisce sull'attività svolta.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate ad ogni effetto dal Vicepresidente.
Art. 21
Collegio dei revisori dei conti
II Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione. Esso effettua periodici controlli di cui redige verbale, predispone le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo e partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio è nominato dall'Assemblea al di fuori della compagine sociale ed è composto da tre mèmbri effettivi, che eleggono fra loro il proprio presidente, e da due mèmbri supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora si verifichino le circostanze previste dall'art. 20-bis, comma 5°, del D.P.R. n.600/1973, introdotto dal D.L.vo n.460/1997, il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
Art. 22
Collegio dei probiviri
Al fine di favorire la concordia nei rapporti sociali, è costituito il Collegio dei probiviri.
II Collegio è composto da tre mèmbri eletti dall'Associazione fra i non soci, dura in carica tre anni, provvede ad eleggere nel proprio seno il presidente e decide quale arbitro amichevole con dispensa d'ogni formalità.
II Collegio è competente ad esaminare e decidere su ogni vertenza insorta all'interno dell'Associazione, sull'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché sulle decisioni assunte dagli organi statuari.
Ogni controversia deve essere rimessa alla decisione del Collegio.
II ricorso deve essere proposto dall'interessato entro e non oltre i trenta giorni dall'atto che ha determinato la controversia. Le decisioni del Collegio sono definitive.
Art. 23
Esercizio sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
A chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e alla predisposizione di una relazione illustrativa sulle risultanze gestionali e sull'attività svolta.
Tali documenti devono essere disponibili almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Entro il mese di dicembre il Consiglio presenta all'assemblea il bilancio preventivo, con la relativa relazione, riguardante la gestione ordinaria dell'Associazione per l'esercizio successivo.
I documenti devono essere accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori.
Art. 24
Compensi agli organi sociali
Agli organi amministrativi e di controllo non compete alcun compenso.
Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 25
Regolamento interno
II rapporto sociale e la disciplina delle attività sono disciplinate da uno o più regolamenti interni.
Essi sono predisposti dal consiglio direttivo, tenuto conto delle finalità che debbono soddisfare gli obiettivi dell'Associazione.
Art. 26
Benemeriti dell'Associazione
Alle persone fisiche o giuridiche che collaborano al buon andamento dell'Associazione o concorrono al suo sviluppo, al potenziamento economico ed al sostegno gestionale, può essere accordato il riconoscimento di "Benemerito dell'Associazione Scampanotadôrs Furlans – Gino Ermacora "
II riconoscimento è disposto dal Consiglio di amministrazione che, della concessione, dà notizia all'Assemblea.
I Benemeriti possono essere invitati a partecipare all'Assemblea come uditori e con possibilità di prendere la parola.
Art. 27
Divieti
Durante la vita dell'Associazione è tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitali costituiti nel corso dell'attività, fatte salve le eccezioni previste in materia dalle norme legislative.
Art. 28
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione è devoluto alla fondazione "La Polse di Cougnes", ente con fini di utilità sociale nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1/f, del D.L.vo n. 460/1997.
Art. 29
Norma finale
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed, in particolare, alla disciplina prevista dal Codice Civile sulle associazioni non riconosciute ed al D.L. vo 4 dicembre 1997, n°460 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Firmato: Miotti Renato - Romano Lepre (L.S.).